Il prestito delle attrezzature: a quale prezzo?

Un piacere, che potrebbe trasformarsi in dispiacere Prestito attrezzature di lavoro

Non consiglierei a nessuno di prestare le proprie attrezzature di lavoro, né al miglior amico e nemmeno al peggior nemico. A meno che tu non voglia assumerti consapevolmente eventuali responsabilità che potrebbero sorgere in caso di spiacevole accidente. Pertanto, attenzione alle scelte impulsive!

Proprio così, la concessione dei mezzi (a titolo oneroso o anche gratuito) comporta delle precise responsabilità e specifici adempimenti, definiti dal testo sicurezza lavoro di cui al decreto legislativo 81 del 2008. Se per ipotesi dovessi concedervi in prestito uno dei nostri muletti, come proprietario del mezzo dovrei ottemperare a due specifici “pratiche” previste e richieste dalla normativa in vigore:

  1. dovrei, in merito al muletto oggetto della tua richiesta, rilasciarti una dichiarazione attestante il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza
  2. dovrei richiederti, in aggiunta, l’elenco delle persone che lavoreranno utilizzando il mezzo che mi state chiedendo in prestito, le quali dovranno essere formate come per legge

Una seria responsabilità

Beh, c’è poco da dire o aggiungere al riguardo. Certo, a pensarci bene, il prestito delle attrezzature comporta belle responsabilità. Una serie di responsabilità, inoltre, che andremmo ad assumerci senza alcuna prospettiva di profitto … se non quello di aver accontentato un amico o un collega in difficoltà.

Nel caso di incidente, però, sapete che potrei immediatamente essere fra le prime persone chiamate in causa? Alla fine, dopo magari un lungo dibattimento, avrò anche modo di far valere le mie ragioni uscendone in maniera pulita. Ma fino ad allora, quale prezzo dovrò pagare, eventualmente di natura economica … certamente sotto il profilo emotivo?

Ho fatto divieto espresso, in azienda, di concedere in uso qualunque attrezzatura. Finanche impedisco di prestare DPI di qualunque genere e categoria. Non me ne vogliate se pensate ad una mia predisposizione cattiva nei confronti di chi ne ha bisogno. Su questi punti rimango fermo e saldo sulle mie posizioni. La nostra vita è già ricca di responsabilità per le attività che quotidianamente pratichiamo. Non dobbiamo per forza di cose assumerne altre che potremmo tranquillamente evitare!

Desideri un aiuto?

In queste pagine internet avrai l’opportunità di consultare (e fare proprio) di materiale informativo pratico. Il fine è sempre il medesimo: aumentare i livelli circa la salute e la sicurezza durante le manovre con le attrezzature di lavoro. Soprattutto per quelle dove viene richiesta, per obbligo di legge,  l’abilitazione  specifica. La normativa di riferimento è l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. Questi, unitamente al D.Lgs. 81 del 2008, impone gli operatori a conseguire l’attestato di abilitazione specifica.

Ogni operatore deve conseguire l’abilitazione per la conduzione delle attrezzature. questo è certo, visto che in mancanza della suddetta attestazione non è possibile condurre l’attrezzatura negli ambienti di lavoro. Ora eccoti qualche pagina di riferimento esplicito. Clicca su quelle che maggiormente ti interessano. E se hai bisogno di altro, sono qui pronto ad aiutarti.

Il tuo patentino potrebbe essere oramai scaduto. O, forse, vicino alla sua scadenza. Verifica bene questa situazione, col patentino scaduto perdi la tua operatività. Pertanto non potrai più condurre le attrezzature, senza prima aver eseguito l’aggiornamento-rinnovo dell’abilitazione. Per il rinnovo è prevista una modalità semplice, così riprendi la validità e la prolunghi per altri 5 anni. Scoprila adesso, clicca qui sotto.

Infinitamente grazie!

Francesco Tortora

 

Prestiti attrezzature: a caro prezzo?

2 commenti su “Il prestito delle attrezzature: a quale prezzo?”

  1. Ho una domanda.
    L’abilitazione raggiunta (patentino) per la conduzione di un’attrezzatura vale anche come “ADDESTRAMENTO” con prova pratica e tracciatura su apposito registro come indicato nell’Articolo 37 del Dlgs 81/2008 modificato secondo la Legge 215 del 17.12.21?
    Ho riscontrato pareri fortemente discordi in merito.
    Grazie

    Rispondi
    • Sergio buongiorno!
      L’addestramento, a cura del datore di lavoro, deve essere praticato al di fuori della formazione prevista per l’abilitazione all’uso dell’attrezzatura. Pertanto, è necessario tracciare questa attività sulla base delle nuove norme di cui alla legge 215 del 2021 che ha modificato il Testo Sicurezza 81/2008 (esercitazione all’uso del mezzo, ed esercitazione applicata al lavoro col mezzo). Grazie di Cuore, buona vita!

      Rispondi

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