La formazione obbligatoria prevista dal DLgs 81/2008

La formazione obbligatoria prevista dal DLgs 81/2008

Troverete tanto su internet per quanto attiene gli obblighi formativi in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. Ma un’informativa generale sui vari adempimenti previsti dal testo unico sicurezza e salute sul lavoro … mi va comunque di pubblicarla sul blog. Niente di che, ma voglio che in un’unica pagina ci si possa informare o quantomeno conoscere le volontà legislative in materia di formazione ed in favore delle persone che lavorano in prossimità di pericoli e rischi.

Credo, ed entro subito nell’argomento, che noi tutti conosciamo le figure chiave o attori, ai fini del testo unico sicurezza lavoro di cui all’81/2008. Sapete anche che esiste il datore di lavoro, il massimo responsabile in termini di sicurezza, e che al suo fianco troviamo il responsabile dei servizi di prevezione e protezione (in sigla RSPP). Questi professionisti, talvolta o meno, vengono coadiuvati da addetti ai servizi di prevezione e protezione (definiti in modo abbreviato ASPP). Beh, sono altrettanti professionisti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Secondo la normativa vigente il datore di lavoro (si, proprio lui) non è obbligato a frequentare alcun corso di formazione … a meno che, lo stesso datore, non è intenzionato nel svolgere anche le funzioni di RSPP. Di fatto, quindi, per i datori di lavoro che svolgono direttamente anche le funzioni di RSPP sono previsti specifici corsi obbligatori con tanto di corsi di aggiornamento con periodicità quinquennale. Ciò in base allo specifico accordo stato regioni del 21/12/2011. Con gli accordi vengono definite le linee guida della formazione e l’iter procedurale completo al fine di promuovere persone preparate alle specifiche circostanze lavorative.

Quando invece il datore di lavoro decide di avvalersi delle prestazioni di un altro soggetto per le funzioni di RSPP … questa persona deve preparata e costantemente aggiornata, partecipando a corsi formativi stabiliti dall’accordo stato regioni del 07/07/2016. Lo stesso accordo illustra anche le modalità di formazione ed aggiornamento degli ASPP.

Un’altra figura, preziosa ed utile (oltre che obbligatoria) è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di norma definito semplicemente RLS. Le aziende sono obbligate nel provvedere alla sua nomina e le sue generalità vengono comunicate anche all’Inail competente territorialmente. Per le funzioni di rappresentanza dei suoi colleghi, il RLS necessita di una formazione base e di costanti aggiornamenti annuali. Non esiste, ad oggi, un accordo specifico … l’unica norma che impone la formazione obbligatoria è il d.lgs. 81/2008 e precisamente l’articolo 37.

Il datore di lavoro, in aggiunta, potrebbe delegare alcune attività ad un altro soggetto previsto dalla normativa sicurezza. Mi riferisco ai dirigenti per la sicurezza … i quali hanno competenze e funzioni perlopiù di carattere direttivo. Il dirigente non è una figura obbligatoria, ma senz’altro risulta necessaria in virtù della complessità aziendale o per altre motivazioni di genere organizzativo. Anch’esso è soggetto ad un’attività formativa ed a costanti aggiornamenti con periodicità cadente ogni cinque anni ai sensi di un altro accordo stato regioni avente data 21/12/2011.

Questo accordo prevede anche la formazione di un’altra figura, per me essenziale, che ricopre un ruolo perlopiù di sorveglianza … di richiesta di rispetto delle procedure di lavoro. Mi riferisco al preposto per la sicurezza. Anche la nomina di questo attore non è obbligatoria, ma personalmente tendo a renderla fondamentale in ogni azienda cliente. Perchè non avere persone che vigilano sulle persone dagli stessi preposti coordinate? Chiaramente si necessità di preparazione per questi compoti, ed è per questo che i preposti debbono partecipare ad un corso definito “formazione particolare aggiuntiva” e alle attività di aggiornamento sempre quinquennali.

Adesso parliamo delle persone che sono oggetto di massima tutela da parte delle organizzazioni lavorative. Sono i lavoratori, ovvero, chiunque presti una mansione che comporta rischi per la propria tutela ed incolumità fisica. I lavoratori, giustamente, sono obbligati alla partecipazione dei corsi di formazione che, l’accordo stato regioni del 21/12/2011, definisce in due ben definiti momenti: formazione generale e formazione specifica in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’impresa. La formazione generale non è oggetto di aggiornamento (si definisce, pertanto, credito formativo permanente), mentre per quella specifica è prevista una scadenza, e quindi l’aggiornamento, ogni cinque anni.

P.S. … Le attività formative, nel senso stretto del termine secondo l’accordo stato regioni, non comprendono i periodi di addestramento necessari al lavoratore per apprendere e familiarizzare, anche con le risorse di cui è stato dotato (prodotti, agenti, attrezzature, etc.), per svolgere le proprie mansioni nelle condizioni di maggiore garanzia!

Il datore di lavoro ha anche il grande compito (e dovere) di gestire eventuali emergenze che potrebbero potenzialmente verificarsi sul luogo di lavoro. E’ il caso, ad esempio, di qualche lavoratore che si infortuni durante lo svolgimento delle proprie mansioni. In questo caso è necessario designare persone addetti alle attività di primo soccorso. Queste persone, la cui scelta deve essere ben ponderata in relazione ad alcuni fattori (turni, dislocazione dell’azienda, ferie, etc.), sono soggette alla partecipazione a corsi di formazione allo scopo previsti. I corsi di primo soccorso hanno una durata che variano dalle 12 alle 16 ore (corsi base o di primo rilascio delle attestazioni), a cui si aggiungono corsi di aggiornamento con cadenza triennale della durata pari a 4 o 6 di formazione perlopiù di genere pratico. Un’altra gestione delle emergenze scatta nel momento in cui si verificano determinate ipotesi quali, per esempio, un principio di incendio, un’alluvione o un terremoto. Anche per queste circostanze possibili il datore di lavoro deve designare e preparare un numero congruo di persone e, pertanto, organizzare delle vere e propie squadre di emergenza. Allo stato attuale le attività di formazione base si identificano in percorsi formativi pari ad una durata base di 4, 8 o 16 ore. La diversità delle ore è dovuta dall’entità del rischio che normalmente si classificano in bassi, medi o alti! Ancora un volta gli aggiornamenti hanno una cadenza triennale. Si ricorda che per gli addetti al primo soccorso e per quelli addetti alla lotta antincedio e gestione delle emergenze, le attestazioni scadute equivalgono a sospensione immediata dell’incarico ricevuto. Lo stesso potrà essere ripreso dal momento in cui si completa l’iter di aggiornamento.

 

La formazione obbligatoria prevista dal DLgs 81/2008

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.